FASE DUE: le MISURE IN VIGORE dal 18 MAGGIO

Coronavirus — Regione Emilia-Romagna

SPOSTAMENTI

Nuovo Dal 18 maggio 2020 si può circolare liberamente all’interno dei confini della regione senza bisogno di nessuna autocertificazione.

Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni.

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti fuori regione o all’estero, sia con mezzi di trasporto pubblici che privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. In questi casi è richiesta l’ autocertificazione (pdf, 798.75 KB).

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli spostamenti tra la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti sono liberi.

MASCHERINE

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i
mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’ordinanza regionale del 16 maggio conferma l’uso obbligatorio della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Si fa presente che le maschere ffp2 e ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata dell’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi, al fine di una protezione anche delle persone circostanti, vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è necessario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO

Riprende l’attività dei servizi di ristorazione (tra cui ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (pdf, 567.13 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

I clienti devono indossare la mascherina quando non consumano o non sono seduti al tavolo.

In particolare:

  • il locale deve rendere disponibli prodotti igienizzanti, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici
  • deve privilegiare l’accesso tramite prenotazione
  • deve assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti (sia al banco che seduti al tavolo)
  • deve privilegiare, se possibile, l’uso degli spazi esterni
  • il personale di servizio deve utilizzare la mascherina (anche alla cassa, se non dotata di barriere fisiche)
  • la consumazione a buffet è vietata
  • il locale, al termine di ogni servizio al tavolo, deve disinfettare le superfici

Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

L’asporto è altresì consentito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e  nelle aree di servizio e rifornimento carburante, nonché in quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 del DPCM del 16 maggio 2020, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

da verificare

In Emilia-Romagna sono sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

BIBLIOTECHE, MUSEI, ISTITUTI CULTURALI

Riprende il servizio di apertura al pubblico di musei, istituti culturali, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e delle biblioteche, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

NEGOZI, COMMERCIO AL DETTAGLIO, MERCATI, AGENZIE DI SERVIZI

Riprendono tutte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che venga rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

In Emilia-Romagna riprendono le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (MERCATI, posteggi fuori mercato e CHIOSCHI) e agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dal protocollo di sicurezza regionale (pdf, 541.99 KB).

STRUTTURE RICETTIVE, ALBERGHI, AGRITURISMO, CAMPEGGI, PARCHI TEMATICI, LUNA-PARK

Riprende l’attività delle strutture ricettive (albeghi, agriturismo) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (pdf, 594.57 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In particolare:

  • la struttura deve garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita
  • deve disinfettare prima e dopo l’uso ogni oggetto fornito all’ospite
  • deve garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali
  • deve verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione
  • gli ospiti devono sempre indossare la mascherina

Strutture ricettive all’aria aperta

Riprende l’attività delle strutture ricettive all’aria aperta (CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI, MARINA RESORT) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (pdf, 589.41 KB).

Parchi tematici, luna-park

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprende l’attività dei parchi tematici, parchi divertimento e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Strutture ricettive extralberghiere / altre tipologie

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprendono le attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE

Dal 18 maggio è possibile accedere liberamente alle spiagge e agli arenili. 

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprende l’attività degli stabilimenti balneari, in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale (pdf, 524.13 KB), in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In particolare:

  • lo stabilimento deve rendere disponibli prodotti igienizzanti in più punti dell’impianto
  • deve privilegiare l’accesso tramite prenotazione
  • deve riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti
  • deve assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone
  • deve effettuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici; i particolare, le attrezzature (come i lettini) vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare
  • deve garantire la sanificazione di tutte le attrezzature ad ogni fine giornata

CORSI

In Emilia-Romagna dal 25 maggio sono consentite le attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole.